Sono certo che si possono fare errori in buona fede, come per esempio assentarsi per le riunioni delle commissioni consiliari pensando di perdere la retribuzione per le ore di lavoro perse. Non è così. Infatti la legge n. 300 del 20 maggio 1970 all’articolo 32 dice: “ I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non chiedano di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all’espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione.” Ancora più dettagliatamente va il D.Lgs 18 agosto 200 n. 267 all’articolo 79 che è il seguente: “I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata in cui sono convo...
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