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I permessi degli eletti

Sono certo che si possono fare errori in buona fede, come per esempio assentarsi per le riunioni delle commissioni consiliari pensando di perdere la retribuzione per le ore di lavoro perse. Non è così. Infatti la legge n. 300 del 20 maggio 1970 all’articolo 32 dice: “ I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non chiedano di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all’espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione.”
Ancora più dettagliatamente va il D.Lgs 18 agosto 200 n. 267 all’articolo 79 che è il seguente: “I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva” Questo per quel che riguarda i permessi retribuiti. Ora il legislatore si occupa anche per quei lavori che non riguardano le riunioni ricadenti nel mandato, ma dell’attività collaterale, infatti al 5° comma afferma: “I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l’espletamento del mandato”.

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