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Articolo 92 della Costituzione: la volontà dei costituenti


È il tema di questi giorni: Mattarella era legittimato a porre il veto su Savona Ministro dell’Economia? Potrei rispondere dando la mia opinione avendo studiato diritto pubblico, scienza politica, politica comparata, diritto comparato, diritto dell’UE, diritto internazionale, facendomi così una cultura sulla nostra costituzione nonché su quella di altri paesi dell’UE ed extra UE, e di trattati di enti sovranazionale come la stessa UE o l’ONU, ma potrebbe sembrare un’opinione di parte. Sono così andato alla ricerca della volontà dei costituenti: cosa hanno voluto effettivamente quando hanno scritto l’articolo 92?
Partiamo proprio da questo articolo riportandolo integralmente:
“Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i Ministri.”
Nel testo che ho preso in esame, ricavabile dal sito della Camera dei deputati, ci sono critiche e difese di questo articolo. L’on. La Rocca sostenne “Il Governo dello Stato sarebbe un organo collegiale, che dovrebbe agire sempre collegialmente, poiché i ministri come tali, non figurerebbero più come organi costituzionali; essi esisterebbero soltanto in quanto facessero parte del Consiglio dei ministri e deliberassero in Consiglio dei Ministri…Inoltre si ritornerebbe a posizioni arcaiche, superate, caratteristiche dei primi ordinamenti costituzionali, quando tutti i ministri erano nella stessa posizione di fronte al capo dello Stato che li nominava ponendoli tutti sullo stesso piano”.
Poi sostenne anche che il suo “gruppo pur votando l’emendamento La Rocca, tuttavia non intendeva con ciò escludere la figura del presidente del Consiglio, ma solamente  la possibilità di una doppia nomina di questo e dei ministri, ritenendo sufficiente un solo atto di nomina per tutto il Governo dato che noi concepiamo la figura del presidente del consiglio come un primus inter pares”.
La replica dell’on. Nitti fu: “La nomina dei ministri che non abbiano alcuna differenza tra loro non è un concetto democratico ma semplicemente un equivoco. Si capisce che in un governo di Gabinetto tutti i ministri avendo la loro azione particolare, hanno anche la loro personale responsabilità e con i loro errori e le loro diversità d’indirizzo possono provocare la crisi di Governo. Ma la direzione finale della politica spetta sempre al primo ministro…è un’idea demagogica che tutti i ministri debbano essere uguali. In pratica questa eguaglianza forzata è impossibile e non risponde ad alcuna necessità”. Poi fu il Presidente della commissione on. Ruini a chiarire ulteriormente: “In caso di crisi, il capo dello Stato, dopo aver incaricato un uomo politico di formare il nuovo Gabinetto, lo nomina, ove quello riesca, Presidente del Consiglio con un decreto distinto; poi, su proposta del presidente stesso, nomina i ministri che comporranno, sotto la presidenza del già nominato presidente, il Consiglio dei ministri. Sono due atti distinti di nomina, e che lo siano è perfettamente logico e costituzionalmente corretto…”
L’autore continua asserendo “Presidente del Consiglio e ministri sono quindi organi di personalità autonoma, e il primo ha preminenza anche formale sugli altri in quanto ne propone la nomina, ma insieme essi formano un terzo organo, collegiale, con funzione coordinatrice e riassuntiva della attività amministrativa del Ministero. Tutti e tre i tipi di organo danno vita al Governo della Repubblica”. Secondo lo stesso autore, la Costituzione armonizza poteri e natura delle cariche attraverso il valore giuridicamente rilevante del giuramento. Infatti “Il Presidente della Repubblica giura dinanzi ai rappresentanti del popolo sovrano che lo hanno eletto; il presidente del Consiglio e i ministri giurano dinanzi e nelle mani del Presidente della Repubblica che li ha nominati”.
Da questa lettura sembra che la nomina dei Ministri, sia pur su proposta del Presidente del Consiglio, sia un atto proprio del Presidente della Repubblica che non è un semplice notaio che mette su carta decisioni prese da altri, ma ha la facoltà di dire no alla nomina di un Ministro, anche se in casi gravi. Le nomine sono atti distinti perché i Ministri hanno grandi responsabilità e a giudizio del Presidente Mattarella la volontà di uscire dall’Euro avrebbe messo a rischio l’economia italiana e i rapporti internazionali, soprattutto con i partner europei e pertanto ha posto il veto su Savona.

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