Quando si parla del guadagno dei deputati, capita di
imbattersi nella dicitura "Spese di rappresentanza". Ma di cosa si
tratta? Le spese dei deputati sono tante ed è giusto così. Viaggi istituzionali
e impegni di partito sono obblighi verso i cittadini a cui non ci si può
sottrarre. Ma non tutte le spese sono tali in quanto molte ricadono in spese
personali.
Vediamo cosa dice la legge e la giurisprudenza.
Il Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini
della relativa trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei
conti ai sensi dell’art. 16, comma 26, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138,
convertito con modificazioni dalla l. 14 settembre 2011, n. 148 – individua
come spese di rappresentanza quelle che rispondono ai seguenti principi e
criteri generali:
- stretta correlazione con le
finalità istituzionali dell’ente;
- sussistenza di elementi che richiedano
una proiezione esterna delle attività dell’ente per il migliore perseguimento
dei propri fini istituzionali;
- rigorosa motivazione con riferimento
allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del
rapporto tra l’attività dell’ente e la spesa erogata, nonché alla
qualificazione del soggetto destinatario dell’occasione della spesa;
- rispondenza a criteri di
ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.
Si parla di organi, ma i principi possono ben
estendersi agli eletti. Sembra evidente che le spese di rappresentanza
sono quelle spese relative all'attività del deputato ma che hanno una
manifestazione al di fuori dell'assemblea nella quale è stato eletto. Ad
esempio, possono essere spesa di rappresentanza quelle riguardanti un convegno
su un progetto di legge presentato dal deputato stesso. Mentre, ipotizzo per
assurdo, non può essere classificata come tale quella relativa ad un regalo di
matrimonio ad un proprio elettore.
Ma andiamo più a fondo.
Secondo la Corte dei Conti dell'Emilia Romagna
(sentenza del 2011) si devono rispettare certi principi: 1. Scopo promozionale. Già dalla
definizione delle spese di rappresentanza, quali spese effettuate allo scopo di
promuovere l’immagine o l’azione dell’ente pubblico, è possibile ricavare il
loro principale requisito: lo scopo, appunto, di promozione dell’immagine o
dell’attività dell’ente. Ne consegue che tutte le spese effettuate non a fini
promozionali (es. spese di ristoro a beneficio degli organi collegiali
dell’ente, in occasione delle riunioni istituzionali dello stesso), oppure
aventi lo scopo di promuovere non tanto l’ente, quanto i singoli
amministratori, non rientrano in tale categoria (è il caso degli opuscoli
informativi finalizzati più a fornire un’immagine positiva del Sindaco, che a
pubblicizzare l’attività dell’ente o i servizi offerti alla cittadinanza, in
quanto piuttosto connessi con l’attività politica). 8 Corte dei conti – Sezione
Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna - Esame delle spese di
rappresentanza sostenute dagli enti locali dell’ Emilia Romagna nell’anno 2011
3.2 Inerenza ai fini istituzionali Le spese di rappresentanza devono
necessariamente inerire ai fini istituzionali dell’ente pubblico, in quanto, in
caso contrario, non sarebbero in ogni caso giustificate e, se sostenute, integrerebbero
un danno all’erario.
La stretta correlazione prescritta tra spesa e
attività istituzionale toglie ogni dubbio al riguardo.
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